Percorso storico della figura del Coordinatore Infermieristico (C.I.)

La figura del coordinatore infermieristico è stata introdotta in Italia per sostituire il ruolo del cosiddetto “caposala” al fine di gestire, su più livelli, tutte quelle attività finalizzate a garantire e promuovere il benessere del paziente.

Il coordinatore infermieristico è un professionista sanitario le cui principali competenze sono volte ad organizzare e coordinare le attività che si realizzano nei contesti assistenziali. Il termine coordinatore fa proprio riferimento alla sua responsabilità nella gestione di risorse di diversa natura, affidategli con l'obiettivo di raggiungere determinati risultati stabiliti dall'azienda sanitaria. Tale professionista svolge un ruolo fondamentale all'interno delle strutture pubbliche o private e costituisce, al contempo, l'anello di congiunzione fra l'assistenza clinica e organizzativa e gli obiettivi aziendali. Il percorso formativo per intraprendere questa carriera è regolamentato da leggi specifiche che definiscono le responsabilità infermieristiche e di coordinamento del ruolo.

Il coordinatore è una figura che ha un’importanza fondamentale all’interno dei contesti sanitari, in quanto gestisce tutte le risorse umane, materiali, tecnologiche, strutturali, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti. Il suo ruolo coniuga la matrice tecnico specialistica (infermieristica), con quella gestionale (coordinamento).

Per comprendere l’evoluzione di questa figura è indispensabile ripercorrere brevemente alcune tappe che hanno regolato la sua evoluzione e definito il suo ruolo nelle organizzazioni sanitarie.

Le Aree che hanno contribuito alla sua evoluzione:

  • La formazione;

  • La responsabilità e le attribuzioni;

LA FORMAZIONE

R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832 “Facoltà della istituzione di “Scuole-convitto professionali”

“Art. 9 Presso le scuole - convitto può essere istituito un terzo anno di insegnamento per l’abilitazione a funzioni direttive”. Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di

Stato per l’esercizio della professione di infermiera, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del terzo anno di corso conseguono uno speciale certificato di abilitazione. Il possesso di tale certificato costituisce titolo di preferenza per l’assunzione di posti direttivi.

R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n 1832

Regolamento per l’esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n.562. riguardante le scuole convitto professionali….

 Art 26 - contenuti per il diploma di abilitazione a funzioni direttive:

1° Perfezionamento nelle materie dei primi due anni;

2° tecnica ospedaliera con speciale riguardo alle funzioni di capo-sala;

 3° elementi di igiene e di medicina sociale.

30 settembre 1938 –Programmi d’insegnamento e di esame per le scuole-convitto professionali per infermieri e per le scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. Legge 19 luglio 1940, n. 1098

Si istituiscono le scuole biennali per vigilatrici d’infanzia, con previsione di un terzo anno di corso per Abilitazione a funzioni direttive (AFD) dell’assistenza all’infanzia (art. 8).

D.M. (Sanità) 8 febbraio 1972

“Modificazioni al programma del Corso AFD”

 Materie di formazione generale:

Psicosociologia, Pedagogia Nozioni giuridiche e medico- legali, Diritto del lavoro e sindacale, Legislazione sanitaria, Sanità pubblica, Nozioni elementari di statistica, Tecniche amministrative e manageriali, Servizio dietologico, Nozioni cliniche e assistenziali, Tecniche ed igiene ospedaliera e extra-ospedaliera, Elementi di medicina preventiva e sociale, Metodologia economale, Etica professionale, tecnica, direttiva e didattica

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

“Revisione della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre

1992, n. 421”; art. 6, c. 3: in forza a quest’articolo saranno soppressi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche i corsi di formazione AFD, includendoli nelle “scuole e corsi disciplinati dal precedente ordinamento”, con previsione del ripristino in ambito universitario.

D.L. 12 novembre 2001, n. 402

“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”; O.D.G. G1 e G2 collegati, seduta n. 81 della Camera del 19 dicembre, approvati dal Senato e dalla Camera: “impegnano il governo a riesaminare con atti legislativi i problemi afferenti alle funzioni del capo sala, ad istituirne il profilo, la formazione manageriale obbligatoria e l’equipollenza del titolo di AFD col nuovo titolo formativo

(master in management) organizzato dalle Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509”.

Il Decreto Miur n. 136/2001,

Attiva, per l’area infermieristica, le lauree di primo e secondo livello e profila nuovi spazi per la formazione dell’infermiere coordinatore, nei master in management previsti dopo la laurea di primo livello). Il Master di I livello in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento ha lo scopo di trasferire l’acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa di primo livello finalizzate alla formazione dell’Infermiere con funzioni di coordinamento. Il Master ha la durata di 18 mesi per complessive 1500 ore corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU) comprensivi di attività didattica formale, attività di studio guidato e insegnamento apprendimento clinico/tirocinio.

RESPONSABILITA’ E ATTRIBUZIONI

Il caposala è la prima figura infermieristica con contenuto dirigenziale.

R.D. (T.U.L.S.) 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 134: la direzione delle scuole convitto deve essere affidata ad un’infermiera in possesso del certificato AFD e che abbia tenuto con lode, per almeno un biennio, funzioni direttive dell’assistenza infermieristica in un reparto ospedaliero italiano.

L’insegnamento teorico-pratico deve essere impartito da medici competenti, dalla direttrice e dalle caposala.

Art.137: Il certificato di abilitazione a funzioni direttive, è necessario per la nomina a Caposala ed è titolo di preferenza per l’assunzione in pubblici impieghi

Il DPR 27 marzo 1969, n 128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”

Delinea le attribuzioni storiche del caposala, di cui alcune, oggi, non sembrano più necessarie, mentre altre sono estremamente attuali. Si cita testualmente: “il caposala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione o servizio:

  • controlla e dirige il servizio degli infermieri e del personale sanitario;

  • controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione;

  • controlla qualità e quantità delle razioni alimentari dei ricoverati e ne organizza la distribuzione;

  • è responsabile della tenuta dell’archivio.

D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 “Ordinamento del personale degli enti ospedalieri”; art. 120: il caposala può essere un IP che non ha il titolo di AFD ma adeguata anzianità (…); comma 2°: gli IP specializzati dipendono direttamente dai sanitari (…).

Contratto 1979 Allegato 1: i dipendenti inquadrati al 6° livello (il caposala era tra questi fino al 1987) hanno “…compiti d’indirizzo, guida, coordinamento e controllo nelle unità operative…”.

D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Stato giuridico del personale del SSN”

Allegato 1: inquadramento del caposala nella tabella I – Personale infermieristico come operatore professionale coordinatore 1^ ctg.

La subalternità del caposala rispetto al primario e agli altri sanitari medici è stata eliminata dall’art. 63, che ha abolito i poteri gerarchici del primario, riservandogli compiti di programmazione e direzione intesa nel senso di istruzione, direttive e verifica dei risultati rispetto ai piani di lavoro.

D.M. 30 gennaio 1982 (modificato il 3 dicembre 1982) “Regolamento recante la disciplina concorsuale”.

Per la posizione di operatore professionale coordinatore si richiede il certificato AFD e almeno due anni di anzianità come IP.

Il DPR 7 settembre 1984 n. 821 Stabilisce che l’operatore professionale coordinatore svolge attività di assistenza diretta attinente la sua competenza professionale (viene enfatizzata in questo modo la sua matrice infermieristica); coordina l’attività del personale infermieristico e ausiliario; predispone piani di lavoro, nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile dell’unità operativa, nel rispetto dell’autonomia operativa del personale e delle esigenze del lavoro di gruppo; svolge attività di didattica e attività finalizzata alla sua formazione; è responsabile dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e funzioni disposte dalla normativa vigente

D.L.gvo 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni D.Lvo 517 del 07 dicembre 1993 “Modificazioni al D.Lvo n 502/92,“Revisione della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con questo D.L. cessano di avere efficacia le disposizioni del DPR 128/69.

Il D.P.R. 28 novembre 1994, n. 384 Istituisce la figura dell’operatore tecnico addetto all’assistenza e l’infermiere coordinatore diventa responsabile delle attività di tale figura.

D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 “sicurezza nei luoghi di lavoro” Assume la nuova funzione di “preposto – caposala “, con competenze relative alla rilevazione e controllo dei rischi professionali dei lavoratori, all’effettuazione di interventi informativi, formativi e alla predisposizione dei dispositivi di protezione individuali necessari agli operatori.

D.P.C.M. 19 maggio 1995 “Carta dei servizi sanitari pubblici” Attribuisce all’infermiere coordinatore, in modo diretto e indiretto, compiti di controllo sulla qualità dell’assistenza in relazione all’accoglienza, al comfort (pulizia ambientale, cambi biancheria, orari, modalità dei pasti), all’adeguatezza dell’assistenza ai malati terminali, alla personalizzazione dell’assistenza, alla riservatezza e privacy, all’orientamento del cittadino e al rispetto della morte.

D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN”; art.56: (…) è abrogato il D.M. 30 gennaio 1982, recante normativa concorsuale del caposala; art. 39: cancellazione del titolo di AFD per accedere alle funzioni di caposala e sostituzione con un’anzianità di servizio triennale per l’accesso al ruolo (biennale se in possesso del titolo AFD), ed una formazione “opzionale” aziendale.

Legge 43/2006. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”

Articolo 6- Istituzione della funzione di coordinamento

Articolo 4: L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza

  • Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza

  • Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa è valido per l’esercizio della funzione di

  • Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali

Articolo 7- Le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie nell’istituire funzioni di coordinamento, affidano il coordinamento allo specifico profilo professionale

Competenze del coordinatore infermieristico

E’ possibile individuare quattro macro aree relativamente alle attività svolte da chi ricopre il ruolo di coordinatore infermieristico. Nello specifico:

  • la gestione del personale;

  • il controllo qualità delle attività ospedaliere;

  • la formazione e lo sviluppo del personale sanitario;

  • la gestione della comunicazione con altri professionisti

1. La gestione del personale

Il coordinatore infermieristico si occupa di gestire il personale e di programmare le attività che dovranno essere svolte presso la struttura sanitaria. Ciò equivale ad assicurare l'efficienza e l’efficacia di tutto ciò che riguarda gli aspetti organizzativo-sanitari. Il coordinatore, quindi, è la figura professionale che monitora la coerenza delle attività svolte con le indicazioni, le norme e le linee guida sanitarie.

2. Il controllo qualità delle attività ospedaliere

All'interno delle aziende sanitarie, dal punto di vista della qualità dei servizi erogati, vigono le stesse regole presenti in aziende di qualsiasi altro genere: i risultati costituiscono l'unico criterio di riferimento. Il coordinatore è la figura che mantiene alto il livello qualitativo dei servizi erogati, garantendo il raggiungimento dei risultati aziendali attraverso una costante attività di controllo qualità. Tra le funzioni del coordinatore infermieristico troviamo dunque quella di monitorare e valutare:

  • le prestazioni del personale infermieristico;

  • l'applicazione delle norme comportamentali disciplinari e relative alla sicurezza sul lavoro;

  • il fabbisogno di materiali e servizi per garantire che la qualità delle cure sia elevata e che i pazienti siano soddisfatti.

Per mantenere i risultati sempre sopra un certo standard, il coordinatore promuove e valorizza il ruolo dei collaboratori e si assicura del controllo e della manutenzione delle apparecchiature tecnologiche, sviluppando, ove necessario, strumenti informativi adatti al supporto delle attività.

3.  La formazione e lo sviluppo del personale sanitario

Il coordinatore infermieristico è anche la figura preposta alla formazione e allo sviluppo del personale infermieristico. Tale formazione avviene previa valutazione del fabbisogno formativo del personale da parte del coordinatore, il quale è incaricato di organizzare tirocini adatti e/o corsi di aggiornamento specifici per migliorare le competenze e le conoscenze tecnico-professionali del personale sanitario. Inoltre, il coordinatore deve gestire e valutare l'assunzione di nuove risorse e la promuovere la crescita dei dipendenti già inseriti in azienda.

4. La gestione della comunicazione con altri professionisti sanitari

Il coordinatore infermieristico comunica con altri professionisti sanitari, pazienti e familiari dei pazienti, per assicurarsi che tutti siano informati su attività e progressi. Collabora, inoltre, alla redazione e discussione del budget riguardante la gestione delle risorse umane, dei materiali e dei servizi negli ambiti di sua competenza. Il ruolo del coordinatore infermieristico può essere definito come trasversale: non si limita alla specifica professionalità in ambito sanitario, ma è legato anche alla capacità di gestire e coordinare diversi gruppi professionali. Proprio per questo, si tratta di una figura in continua evoluzione.